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TARSU o NO-TARSU (questo è il problema)

Caro Web, pubblica se ritieni che possa essere utile l'informativa. Decidi con assoluta libertà.

Cari Saluti (firmato)

 

EQUITALIA ha acceso diretto tramite internet, ai rilievi planimetici delle unità abitative, depositate presso le agenzie del territorio;

CON UN SISTEMA DI PROGRAMMA computerizzato sviluppa la superficie ai fini della TARSU.

NON E' UN SISTEMA ATTENDIBILE in quanto una lieve sbavatura del tracciato altera la misura peraltro computata su scala ridotta; a maggior ragione se trattasi di pertinenze (soffitte e simili) che hanno spesse volte coperture ad altezza variabile valutabile solo fino a m. predeterminati (1,50 utili) . Tale altezza NON è rilevabile in quanto i disegni sui quali si opera NON hanno (a volte) le sezioni verticali. Capita allora che, a motivo del tetto - solaio spiovente (una o più falde) una superficie venga considerata erroneamente  utile nell'interezza  (un caso verificatosi : 25mq al posto di 4 ! Si , 4! ).

E' NECESSARIO UN SOPRALLUOGO che va richiesto all'Ente officiato SE ED IN QUANTO V'E' STATA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO DIVERSAMENTE NULLO EX NUNC ( si ricorda che il riesame è consentito con riferimento agli ultimi 5 anni pur se qualche "giurista - tributarista" sostiene 3 anni e che il contribuente ha diritto di opposizione nei 30+30 giorni successivi alla notifica) Si badi che gli uffici preposti, non avendo tecnici a disposizione, spesso chiedono perizia giurata di parte (così si aggiunge al danno anche la beffa perché la perizia naturalmente ha un costo) ovvero non accolgono la richiesta di sopralluogo invitando a produrre ricorso entro 60gg dalla notifica, alla Commissione Tributaria (anche tale procedura ha costi e tempi biblici). A questo punto lo sconforto del contribuente che pur di non avere fastidio PAGA E TACE accollandosi un onere permanente e ammettendo implicitamente di essere EVASORE (!?). Da qui la opportunità di costituire dei comitati cittadini per azione comune e riduzione di eventuali spese. In caso di soccombenza dell'Ente adire le vie legale per risarcimento danni.

Gli esiti di cui sopra vengono poi trasmessi agli Uffici Comunali per i successivi provvedimenti di competenza.

ULTIMA ANNOTAZIONE DA NON SOTTOVALUTARE. Occorre accertarsi che non vi sia stato errore iniziale determinato a vari motivi e cioè: una determinata superficie (es. 140mq) la si attribuisce genericamente all'unità abitativa senza alcuna specificazione per la parte afferente alle pertinenze ( es. mq 140 di cui 110 abitazione e 30 per soffitta/box ecc). AVVIENE ALLORA (O PUO' ACCADERE) CHE IN SEDE DI VERIFICA, VIENE DATA PER SCONTATA LA SUPERFICIE ABITATIVA (mq 140) ALLA QUALE SI AGGIUNGE POI QUELLA DELLE PERTINENZE  (mq30 )  già computata ma non distinta inizialmente. Involontariamente o per superficialità o incompetenza la superficie lievita (mq170) e quindi il seguito... 


I Riferimenti legislativi e le norme sono diverse e dovrebbero essere tutte riportate nella determina ( provvedimento) di accertamento. Esemplificativamente e non tassativamente: D.lgv 507/93 e s.m.i.; 472/93, 473/93 -  Regolamento Comunale; Atto deliberativo; L. 296/2006 (finanziaria); D.M n°4 del 45/12/ 2009 (tasso legale interessi)


Cordiali saluti

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